Bonus edilizi e Legge di Bilancio 2025: cosa cambia

Studio Biella • 20 gennaio 2025

Sono poche e mirate le modifiche scelte dal Governo (e dal Parlamento) per intervenire sulle detrazioni fiscali per il comparto delle ristrutturazioni e sono contenute tutte all’art. 1, commi:

  • 54, che modifica l’art. 16-bis, comma 3-ter del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) anticipando al 2025 la diminuzione al 30% dell’aliquota per il bonus ristrutturazioni edilizie;
  • 55, mediante il quale vengono modificati gli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, relativi all’utilizzo maggiorato del bonus ristrutturazioni edilizie, sismabonus, ecobonus (con aliquote differenziate al 30, 36 e 50%) e bonus mobili (che resta invariato per il 2025);
  • 56, che inserisce due nuovi commi all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ponendo delle importanti condizioni per accedere al superbonus nel 2025 e consentendo una ripartizione delle spese in 10 anni;
  • 107-111 con un nuovo bonus per l’acquisto di elettrodomestici.


In questo approfondimento entreremo nel dettaglio delle novità e delle condizioni di accesso per i principali bonus in edilizia ovvero:

bonus ristrutturazioni edilizie;

  • sismabonus;
  • bonus mobili;
  • ecobonus;
  • superbonus;
  • bonus elettrodomestici.
  • Bonus ristrutturazioni edilizie (bonus casa)

    Relativamente alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, occorre considerare il quadro normativo composto dalle seguenti norme:

    • l’art. 16-bis del TUIR;
    • l’art. 16 del D.L. n. 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/2013.

    Preliminarmente l’art. 1, comma 54, della nuova Legge di Bilancio modifica il comma 3-ter dell’art. 16-bis del TUIR che era stato introdotto da questo Governo con il D.L. n. 39/2024 (art. 9-bis, comma 8).

    Con il comma 3-ter, a marzo di quest’anno il Governo aveva deciso che “Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo (art. 16-bis,TUIR, n.d.r.) sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis (detrazione per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, n.d.r.), l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento”.

    La Legge di Bilancio ha anticipato la riduzione dell’aliquota al 30% a partire dal 1° gennaio 2025. Una modifica che, però, va letta unitamente ai contenuti dell’art. 1, comma 55, lettera b), della Legge di Bilancio che modifica l’art. 16 del D.L. n. 63/2013.

    Ricordiamo, infatti, che l’art. 16 del D.L. n. 63/2013 contiene la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, che fino al 31 dicembre 2024 sono state utilizzate con aliquota al 50%.

    Con l’art. 1, comma 55, lettera b), 1), della Legge di Bilancio, viene sostituito il comma 1, art. 16, del D.L. n. 63/2013, con il seguente: “Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.


    Le novità possono essere riassunte nei seguenti punti:

    1. dal bonus casa vengono eliminate le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;
    2. l’aliquota del bonus casa sarà: del 36% nel 2025, del 30% nel biennio 2026-2027;
    3. il limite di spesa resta di 96.000 euro per unità immobiliare;
    4. nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota aumenta al 50% nel 2025, al 36% nel biennio 2026-2027.
  • Sismabonus

    Con l’art. 1, comma 55, lettera b), 2), della Legge di Bilancio, viene inserito il comma 1-septies.1, all’art. 16, del D.L. n. 63/2013, che dispone: “Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.


    Sostanzialmente, anche per il sismabonus – come per il bonus casa – vengono rimodulate le aliquote utilizzabili per gli interventi di riduzione del rischio sismico. Lo stato dell’arte è il seguente:

    1. sismabonus esteso al triennio 2025-2027 con le seguenti aliquote: 36% nel 2025, 30% nel biennio 2026-2027;
    2. nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota aumenta: al 50% nel 2025, al 36% nel biennio 2026-2027.
  • Ecobonus

    Importanti novità anche per le detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che com’è noto sono state prorogate dall'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e poi modificate dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013. Con la nuova legge di Bilancio viene aggiunto all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 il seguente comma 3-quinquies: “La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.


    Come per il bonus ristrutturazioni edilizie, dunque, anche il bonus per il risparmio energetico viene prorogato per il triennio 2025-2027 con le seguenti aliquote:

    1. 36% nel 2025;
    2. 30% nel biennio 2026-2027;
    3. nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota aumenta: al 50% nel 2025, al 36% nel biennio 2026-2027.

    Anche in questo caso, dall’ecobonus vengono escluse le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

  • Superbonus

    Rilevanti e potenzialmente incostituzionali sono le modifiche che riguardano il superbonus. L’art. 1, comma 56, delle Legge di Bilancio dispone l’inserimento all’art. 119 del Decreto Rilancio dei seguenti commi:

    • 8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni; adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomìni; presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
    • 8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

    Il comma 8-bis.2 (potenzialmente incostituzionale) dispone un paletto retroattivo per accedere al superbonus nel 2025. I soggetti che vogliano utilizzare il superbonus nel suo ultimo anno (tra i quali i condomini), alla data del 15 ottobre 2024, devono aver:

    • presentato la CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni;
    • adottato la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentato la CILAS, se gli interventi sono effettuati dai condomìni;
    • presentato l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    Con il comma 8-sexies, infine, viene previsto un nuovo “spalmacrediti” che consentirà di ripartire il 10 quote annuali di pari importo il superbonus maturato per gli interventi e le spese sostenute nel 2023. Sull’argomento e sulle condizioni per l’utilizzo di questa possibilità, si ricorda la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 262 del 17 dicembre 2024.

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Nelle aree urbane è comune vedere cartelloni pubblicitari sulle facciate degli edifici. Questi impianti vengono spesso collocati anche su tetti o lastrici solari di condomini, oppure sui ponteggi utilizzati durante lavori di manutenzione straordinaria o conservativa. Tale utilizzo delle parti comuni è regolato dall’articolo 1102 del Codice civile, che consente attività di questo tipo, purché non vi sia un divieto esplicito nel regolamento condominiale. Queste iniziative possono tradursi in vantaggi economici per i condòmini. Nonostante i potenziali benefici economici per il condominio e i suoi abitanti, è fondamentale muoversi con cautela nel momento in cui si adottano decisioni condominiali. Una gestione poco attenta delle deliberazioni potrebbe portare a controversie, compromettendo così i guadagni attesi.  Un’analisi approfondita dell'avvocato Davide Longhi esamina due pronunce giuridiche rilevanti. La prima è la sentenza n. 2190 emessa il 9 luglio 2021 dalla Corte d’Appello di Milano, che ha applicato per la prima volta il principio enunciato dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella decisione 28972/2020 riguardante l’uso esclusivo. La seconda è la sentenza n. 8434/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione, che tratta la concessione di beni comuni con effetti reali o personali.
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