Nelle aree urbane è comune vedere cartelloni pubblicitari sulle facciate degli edifici. Questi impianti vengono spesso collocati anche su tetti o lastrici solari di condomini, oppure sui ponteggi utilizzati durante lavori di manutenzione straordinaria o conservativa. Tale utilizzo delle parti comuni è regolato dall’articolo 1102 del Codice civile, che consente attività di questo tipo, purché non vi sia un divieto esplicito nel regolamento condominiale. Queste iniziative possono tradursi in vantaggi economici per i condòmini. Nonostante i potenziali benefici economici per il condominio e i suoi abitanti, è fondamentale muoversi con cautela nel momento in cui si adottano decisioni condominiali. Una gestione poco attenta delle deliberazioni potrebbe portare a controversie, compromettendo così i guadagni attesi.
Un’analisi approfondita dell'avvocato Davide Longhi esamina due pronunce giuridiche rilevanti. La prima è la sentenza n. 2190 emessa il 9 luglio 2021 dalla Corte d’Appello di Milano, che ha applicato per la prima volta il principio enunciato dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella decisione 28972/2020 riguardante l’uso esclusivo. La seconda è la sentenza n. 8434/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione, che tratta la concessione di beni comuni con effetti reali o personali.
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